COW or CHICKEN? LE SOCIETA’ SPORTIVE DI CHI SON FIGLIE?

Essere o non essere? Il dilemma è sempre lo stesso: società sportive o di capitali?
Tutti sappiamo che negli ultimi anni il tema dei contratti di lavoro, e la scelta della forma societaria più adatta nei centri sportivi, ha creato non pochi dubbi tra gli operatori del settore.
Costituire una associazione – o una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro- usufruendo di molti vantaggi che la legge ha previsto per questa tipologia di enti sportivi, rischiando però di essere oggetto di verifiche da parte della guardia delle finanze o degli ispettori dell’inps? Oppure rinunciare a tutte le agevolazioni previste dalla legge, anche se l’attività che viene svolta è un’attività sportiva dilettantistica, e costituirsi in una delle classiche forme societarie (snc, srl, spa) pagando le tasse secondo il regime d’imposizione ordinario? Questo è il dilemma dell’imprenditore sportivo degli ultimi anni.
Dopo anni di verifiche e controlli, il Ministero del Lavoro viene in aiuto dei centri sportivi costituiti sotto forma di associazioni e società sportive dilettantistiche con la nota n. 4036 /2014, fornendo indicazioni operative ai propri ispettori. società sportive

Il Ministero del Lavoro ricorda l’art 7 del DL 136/2004 che assegna al Coni il compito di certificare “l’effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche”. Il Coni deve trasmettere ogni anno l’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche al Ministero delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. Da ciò possiamo senz’altro desumere che il Ministero del Lavoro riconosce il Coni come l’ente certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
La nota chiude con l’indicazione del Ministero del Lavoro di procedere in due direzioni: in primo luogo chiede ai propri ispettori di concentrare l’attività di controllo sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva, e non iscritte nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
In secondo luogo il Ministero ravvisa l’opportunità di farsi promotore d’intese con l’inps. Di conseguenza verranno promosse iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che – nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle federazioni Sportive nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva – svolgono attività sportive dilettantistiche nonché attività amministrativo-gestionale non professionale ex. art. 67 comma 1, lett. m), ultimo periodo del Tuir.
Sempre in questa direzione una recentissima pronuncia del tribunale di Venezia, n. 536 del 18/8/2014 ha riconosciuto la legittimità dei compensi percepiti dagli istruttori di nuoto e fitness ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera m) del Tuir.
Cosa fare a questo punto?
La materia è estremamente vasta in continua evoluzione. Gli elementi da tenere in considerazione, per prendere la decisione “meno sbagliata”, sono tanti. Data la complessità del quadro normativo e le differenti possibilità interpretative, solo una accurata analisi della situazione specifica, effettuata insieme ad un professionista specializzato, permetterà di scegliere la soluzione migliore.

A cura di
Dott.ssa Alessandra Popa
Revisore contabile e Commercialista
Consultant UP Soluzioni di Sviluppo

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